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Sez. 5, Sentenza n. 10497 del 03/07/2003 (Rv. 564767 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ricorso per Cassazione avverso la decisione della Commissione Tributaria di primo grado - Proposizione dopo il decorso di un anno maggiorato del periodo di sospensione feriale, dalla sua pubblicazione - Inammissibilità - Omessa comunicazione alla parte dell'udienza di discussione in violazione dell'art. 19, comma quinti, del d.P.R. n. 636 del 1972 - Irrilevanza - Fondamento - Contrasto con la Costituzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564767-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, è inammissibile, a norma dell'art. 327, comma primo, cod. proc. civ., l'impugnazione avverso la decisione della Commissione Tributaria di primo grado, che sia stato proposto dopo il decorso di un anno, maggiorato del periodo di sospensione feriale, dalla pubblicazione della decisione stessa, avvenuta mediante deposito presso la segreteria della stessa commissione, anche nell'ipotesi in cui alla parte non sia stata comunicata la data dell'udienza di discussione in violazione dell'art. 19, comma quinto, del d.P.R. n. 636 del 1972. Più in particolare, si rende inoperante, al proposito, il disposto del secondo comma dell'art. 327 cod. proc. civ., atteso che la sentenza del primo giudice, pure affetta da nullità, è pronuncia esistente e il suo vizio si è convertito, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ., in motivo d'impugnazione esperibile nei termini di legge e la cui inosservanza determina il passaggio in giudicato della sentenza, senza che tale regime, frutto del bilanciamento del principio di certezza delle situazioni giuridiche con il diritto di difesa, si ponga in contrasto con la Costituzione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)