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Sez. 5, Sentenza n. 11381 del 06/07/2012 (Rv. 623224 - 01)

RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTÀ DEL VATICANO - RAPPORTI CON LO STATO - CONCORDATO (PATTI LATERANENSI) | Messaggi pubblicitari esposti su ponteggi prospicienti le facciate dei Palazzi dei Propilei - Imposta comunale sulla pubblicità - Applicabilità - Fondamento - Immunità riconosciuta dagli artt. 15 e 16 del Trattato Lateranense - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623224-01

RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTÀ DEL VATICANO - RAPPORTI CON LO STATO - CONCORDATO (PATTI LATERANENSI)

L'affissione di messaggi pubblicitari sui ponteggi prospicienti le facciate dei Palazzi dei Propilei, effettuata da società affidataria di contratto di appalto per il restauro di questi, è assoggettata al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, benché gli artt. 15 e 16 del Trattato Lateranense attribuiscano a questi edifici, in quanto in essi la Santa Sede abbia collocato i propri dicasteri, le immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di stati esteri e l'esenzione da tributi, sia ordinari sia straordinari, tanto verso lo Stato che verso qualsiasi ente, in quanto i ponteggi sono estranei a detti edifici, essendovi annessi solo in via transitoria e contingente, mentre l'immunità, anche fiscale, è assicurata alla Santa Sede siccome soggetto titolare di personalità giuridica di diritto internazionale, ed in relazione alle sue funzioni sovrane ed ai suoi compiti primari di religione e di culto, e quindi non anche con riguardo ad attività che a queste funzioni e a questi compiti non possono dirsi funzionalmente collegate.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 1, Tratt. Internaz. 11/02/1929 art. 15, Tratt. Internaz. 11/02/1929 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)