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Sez. U, Sentenza n. 2291 del 19/03/1990 (Rv. 466054 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - AUTORITÀ GIUDIZIARIE ECCLESIASTICHE E DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI - CAPITOLO DELLA PATRIARCALE BASILICA DI S. MARIA MAGGIORE - PRECORSO RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO CON I DIPENDENTI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - ESISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466054-01

GIURISDIZIONE CIVILE - AUTORITÀ GIUDIZIARIE ECCLESIASTICHE E DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI - CAPITOLO DELLA PATRIARCALE BASILICA DI S. MARIA MAGGIORE - PRECORSO RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO CON I DIPENDENTI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - ESISTENZA - CONDIZIONI.*

Le domande con cui i lavoratori, già in servizio alle dipendenze del capitolo della patriarcale basilica di S. Maria maggiore con mansioni di aiuto degli addetti alla sacrestia o di mera attività contabile, chiedano l'accertamento dell'illegittimità del loro licenziamento, con le relative pronunce conseguenziali, spettano alla cognizione del giudice italiano, considerato che le basiliche di S. Giovanni in laterano, S. Maria maggiore e S. Paolo, per le quali è previsto dal trattato tra la S. Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929 il privilegio dell'estraterritorialità, intesa nel senso di immunità reale (o locale), in quanto attiene agli immobili, vanno considerate territorio dello stato italiano con riguardo ai soggetti che vi operano, rispetto alle cui obbligazioni è perciò configurabile il momento di collegamento ai sensi dell'art. 4 n. 2 cod. proc. civ., ed atteso - indipendentemente dalle questioni relative all'includibilità del capitolo fra gli enti centrali della Chiesa cattolica ed alla portata dell'art. 11 del trattato - che l'immunità giurisdizionale di cui la Santa Sede, con i suoi organi od enti centrali, gode in quanto titolare di personalità giuridica di diritto internazionale equiparabile a quella degli stati sovrani (art. 10, primo comma, cost.) non riguarda le controversie relative a rapporti di lavoro subordinato, aventi ad oggetto prestazioni effettuate in territorio nazionale, quando tali prestazioni siano (come quelle suindicate) di tipo ausiliario ed estraneo ai fini primari ed essenziali della Chiesa cattolica (art. 2 accordo di Roma 18 febbraio 1984). (V 4909/89, mass n 464258; (V 2329/89, mass n 462771; (V 4483/88, mass n 459447; (V 4727/85, mass n 442158).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Tratt. Internaz. 11/02/1929 num. 11, Tratt. Internaz. 11/02/1929 num. 13, Legge 27/05/1929 num. 810 CORTE COST., Tratt. Internaz. 18/02/1984 num. 2, Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)