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Sez. U, Sentenza n. 892 del 03/04/1973 (Rv. 363226 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - COSTITUZIONE - NUMERO MINIMO DEI COMPONENTI - POSSIBILITA DEL PLENUM - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363226-01

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - COSTITUZIONE - NUMERO MINIMO DEI COMPONENTI - POSSIBILITA DEL PLENUM - IRRILEVANZA.*

Per la validita delle sedute del consiglio nazionale forense l'art 22 del dllt 23 novembre 1944 n 382, richiede la partecipazione minima di un quarto soltanto dei suoi componenti. La legittimita della Costituzione dell'organo giudicante, con la partecipazione del detto minimo di componenti, non e condizionata dalla possibilita - astratta o concreta - di Costituzione del consiglio nazionale forense nel suo plenum di ventitre membri. (nella specie, era stato dedotto il vizio di Costituzione dell'organo sul rilievo che, nel momento della decisione, non risultavano ancora sostituiti due componenti, in precedenza deceduti, sicche ne era derivata l'impossibilita dell'eventuale partecipazione di tutti i ventitre membri del consiglio all'udienza in cui era stata emessa la pronuncia impugnata. La Corte suprema ha ritenuto infondata l'eccezione, enunciando il principio di cui in massima). (V 127/69, mass n 338013).*

Riferimenti normativi: Legge 23/11/1944 num. 382 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)