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Sez. 1, Sentenza n. 127 del 20/01/1969 (Rv. 338013 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - GIUDICE NATURALE - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE E DEI CONSIGLI DELL'ORDINE - NUMERO DEI COMPONENTI I CONSIGLI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1969-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338013-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - GIUDICE NATURALE - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE E DEI CONSIGLI DELL'ORDINE - NUMERO DEI COMPONENTI I CONSIGLI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Sono manifestamente infondate, in relazione agli artt 3 e 25 della Costituzione, le questioni di legittimita costituzionale delle Disposizioni dell'art. 43, primo e secondo comma, del RD 22 gennaio 1934, n 37, secondo le quali, per la validita delle deliberazioni del consiglio nazionale forense e dei consigli locali dell'ordine degli avvocati e procuratori, e sufficiente l'intervento di un prefissato numero minimo dei componenti, e non e, quindi, prescritto ne l'intervento di tutti i componenti, ne di un numero di decidenti in misura fissa ed immutabile.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 37 art. 43, Costituzione art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)