Sez. 1, Sentenza n. 9275 del 03/09/1999 (Rv. 529600 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE | d.P.R. n. 1063 del 1962 - Efficacia normativa e vincolante - Limiti.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE
Il capitolato generale di appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 (modificato con legge 10 dicembre 1981 n. 741), ha valore normativo e vincolante (e si applica quindi direttamente e indipendentemente dal richiamo che ne abbiano fatto le parti) soltanto agli appalti stipulati dallo Stato. Esso non riguarda, invece, gli enti pubblici diversi dallo Stato, per i quali può assumere efficacia obbligatoria soltanto sotto il profilo negoziale, vale a dire solo se e nei limiti in cui le parti lo abbiano richiamato per regolare il singolo rapporto contrattuale, a meno che una espressa disposizione di legge non ne imponga l'applicazione agli appalti stipulati da determinati enti, nel qual caso il capitolato viene ad avere efficacia regolamentare e le sue norme concorrono a formare la disciplina alla quale sono assoggettati i rapporti tra appaltante e costruttore.
Riferimenti normativi: Legge 16/07/1962 num. 1063 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)