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Sez. 1, Sentenza n. 6569 del 22/07/1996 (Rv. 498667 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE | d.P.R. n. 1063 del 1962 - Efficacia normativa e vincolante - Limiti.
Stato
decisa il 1996-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498667-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE

Il capitolato generale di appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 (modificato con legge 10 dicembre 1981 n. 741), ha valore normativo e vincolante (e si applica quindi direttamente e indipendentemente dal richiamo che ne abbiano fatto le parti) soltanto agli appalti stipulati dallo Stato. Esso non riguarda, invece, gli enti pubblici diversi dallo Stato, per i quali può assumere efficacia obbligatoria soltanto sotto il profilo negoziale, vale a dire solo se e nei limiti in cui le parti lo abbiano richiamato per regolare il singolo rapporto contrattuale, a meno che una espressa disposizione di legge non ne imponga l'applicazione agli appalti stipulati da determinati enti, nel qual caso il capitolato viene ad avere efficacia regolamentare e le sue norme concorrono a formare la disciplina alla quale sono assoggettati i rapporti tra appaltante e costruttore.

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 CORTE COST., Legge 10/12/1981 num. 741 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)