Sez. 1, Sentenza n. 3214 del 01/04/1994 (Rv. 486039 - 01)
Opere pubbliche (appalto di) - Capitolato - Generale | Capitolato generale d'appalto approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962 - Valore normativo nei confronti di enti diversi dello Stato - Condizione - Contratto di appalto stipulato da un I.A.C.P. - Pagamento di acconti - Esclusione - Clausola relativa - Validità.
Opere pubbliche (appalto di) - Capitolato - Generale
Il capitolato generale d'appalto approvato con il d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 ha valore normativo, in principio, limitatamente alle opere pubbliche di competenza statale, mentre nei confronti degli altri enti pubblici tale valore sussiste solo ove la detta disciplina sia richiamata da espresse disposizioni legislative, salva la possibilità di richiami contrattuali. Pertanto, nel caso di un appalto stipulato da un I.A.C.P. (fuori dalle situazioni previste dall'art. 80 del R.D. 28 aprile 1938 n. 1165 o da disposizioni di tipo analogo) è valida la clausola del contratto di appalto che escluda il pagamento di acconti all'appaltatore (in difformità da quanto previsto dall'art. 33 del d.P.R. n. 1063 del 1962).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 80 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)