Sez. L, Sentenza n. 5588 del 08/06/1994 (Rv. 486953 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione sociale - Soggetti (anziani) | Mutilati o invalidi civili riconosciuti tali dopo il sessantacinquesimo anno di età - Diritto alla pensione sociale cosiddetta sostitutiva alle più favorevoli condizioni di reddito previste per le prestazioni erogate dal Ministero dell'Interno - Condizioni.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione sociale - Soggetti (anziani)
Ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 21 marzo 1988 n. 93, autenticamente interpretato dall'art. 13, comma terzo, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, il diritto alla pensione sociale cosiddetta sostitutiva - in base alle più favorevoli condizioni di reddito previste per il conseguimento delle prestazioni erogate agli invalidi civili dal Ministero dell'Interno - spetta al mutilato o all'invalido civile, riconosciuto tale dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, soltanto se, entro il 7 febbraio 1988, termine ultimo di vigenza del D.L. 9 dicembre 1987 n. 495 non convertito e quindi decaduto, sia stato adottato da parte dell'I.N.P.S. il provvedimento di liquidazione della pensione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/12/1987 num. 495, Legge 21/03/1988 num. 93 art. 1 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)