Sez. L, Sentenza n. 11368 del 02/11/1995 (Rv. 494489 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PENSIONE SOCIALE - SOGGETTI | Mutilato o invalido civile riconosciuto tale dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età - Diritto alla pensione sociale per gli invalidi civili assistiti dal Ministero dell'Interno - Spettanza - Condizione.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PENSIONE SOCIALE - SOGGETTI
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988 n. 93, autenticamente interpretato dall'art. 13, comma 3, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, il diritto alla pensione sociale c.d. sostitutiva spetta, in base alle più favorevoli condizioni di reddito previste per il conseguimento delle prestazioni erogate agli invalidi civili dal Ministero dell'interno, al mutilato o all'invalido civile che sia stato riconosciuto tale dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, soltanto se entro il 7 febbraio 1988, termine ultimo di vigenza del d.l. 9 dicembre 1987 n. 495, non convertito e quindi decaduto, sia stato adottato da parte dell'INPS il provvedimento di liquidazione della pensione.
Riferimenti normativi: Legge 21/03/1988 num. 93 art. 1 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 09/12/1987 num. 495, Decreto Legge 08/02/1988 num. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)