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Sez. L, Sentenza n. 11506 del 04/11/1995 (Rv. 494524 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE | Sordomuti, mutilati ed invalidi civili riconosciuti tali dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età - Previsione da parte del D.L. n. 495 del 1987, non convertito, del diritto alla pensione sociale alle condizioni reddituali più favorevoli previste per le prestazioni erogate dal Ministero dell' Interno - Sanatoria ex art. 1, secondo comma, legge n. 93 del 1988 autenticamente interpretato dall' art. 13, terzo comma, legge n. 412 del 1991 - Condizioni - Adozione da parte dell' I.N.P.S. del provvedimento di liquidazione della pensione sociale sostitutiva - Necessità - Atti prodromici - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494524-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE

La sanatoria degli effetti del non convertito D.L. 9 dicembre 1987 n. 495 - che interpretando automaticamente gli artt. 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973 n. 854, e l' art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 16, aveva riconosciuto il diritto alla pensione sociale cosiddetta sostitutiva alle condizioni reddituali più favorevoli previste per le prestazioni erogate dal Ministero dell' Interno anche a favore dei mutilati ed invalidi civili dichiarati tali dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età -, prevista dall' art. 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1988 n. 93 - a sua volta autenticamente interpretato dall' art.13, terzo comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 (ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza 17 novembre 1992 n. 454) - si verifica solo nel caso in cui durante il periodo di vigenza del Decreto Legge decaduto (ossia dal 10 dicembre 1987 al 7 febbraio 1988) sia intervenuto il provvedimento dell' I.N.P.S. di liquidazione della pensione sociale sostitutiva, mentre non rileva la sola adozione di atti prodromici. (Nella specie la S.C., in applicazione dell' esposto principio, ha annullato la sentenza impugnata, che aveva dato rilievo ai fini in questione alla delibera positiva adottata dal Comitato Provinciale di assistenza e beneficenza pubblica).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/12/1987 num. 495, Legge 18/12/1973 num. 854 art. 10 CORTE COST., Legge 18/12/1973 num. 854 art. 11 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)