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Sez. 5, Sentenza n. 3865 del 15/10/1979 Ud. (dep. 20/03/1980) Rv. 144730 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - ATTI DI DISPOSIZIONE DI BENI IN EPOCA NON PROSSIMA AL FALLIMENTO - BANCAROTTA FRAUDOLENTA PER DISSIMULAZIONE - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1979-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/144730-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - ATTI DI DISPOSIZIONE DI BENI IN EPOCA NON PROSSIMA AL FALLIMENTO - BANCAROTTA FRAUDOLENTA PER DISSIMULAZIONE - CONFIGURABILITA.*

Se e vero che i fatti di bancarotta previsti nella prima parte del n 1 dell'art 216 legge fallimentare si concretano, in genere, in Atti di disposizione dei propri beni di per se non delittuosi, tuttavia, una volta intervenuto il fallimento, essi assumono il carattere di illeciti penali, in qualunque tempo siano commessi, e quindi anche in epoca non prossima al fallimento, a prescindere da collegamenti eziologici e psicologici tra tali fatti di bancarotta e il fallimento stesso. Ed infatti il fallimento, pur essendo il momento consumativo del reato di bancarotta, non ne costituisce l'evento.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)