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Sez. 5, Sentenza n. 2811 del 30/01/1985 Ud. (dep. 28/03/1985) Rv. 168507 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - ATTI DI DISPOSIZIONE DI BENI - EPOCA NON PROSSIMA AL FALLIMENTO - CONFIGURABILITÀ DEL REATO.*
Stato
decisa il 1985-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168507-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - ATTI DI DISPOSIZIONE DI BENI - EPOCA NON PROSSIMA AL FALLIMENTO - CONFIGURABILITÀ DEL REATO.*

Le ipotesi di bancarotta previste nella prima parte del n. 1 dello art. 216 legge fall., pur concretandosi, in genere, in Atti di disposizione dei propri beni di per sè non delittuosi, tuttavia, intervenuto il fallimento, assumono la natura di illeciti penali, in qualunque tempo commessi, e anche in epoca non prossima al fallimento, senza che occorrano collegamenti eziologici e psicologici tra tali fatti di bancarotta ed il fallimento. Infatti, i prelievi di beni effettuati dall'imprenditore apparentemente ancora "in bonis" sono configurabili come sottrazioni illecite, in quanto opera su di essi, con la constatata insolvenza, la presunzione di volontaria distrazione in pregiudizio dei creditori. (V mass n 137341, tuttavia, con riguardo all'elemento psicologico del reato; (Conf mass n 158003; (Conf mass n 144730).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)