Sez. 5, Sentenza n. 2480 del 17/11/1982 Ud. (dep. 22/03/1983) Rv. 158003 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - ATTI DI DISPOSIZIONE DI BENI - EPOCA NON PROSSIMA AL FALLIMENTO - CONFIGURABILITÀ DEL REATO.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - ATTI DI DISPOSIZIONE DI BENI - EPOCA NON PROSSIMA AL FALLIMENTO - CONFIGURABILITÀ DEL REATO.*
Se è vero che i fatti di bancarotta previsti nella prima parte del n. 1 dell'art. 216 legge fallimentare si concretano, in genere, in Atti di disposizione dei propri beni di per sè non delittuosi, tuttavia, una volta intervenuto il fallimento, essi assumono il carattere di illeciti penali, in qualunque tempo commessi, e quindi anche in epoca non prossima al fallimento, a prescindere da collegamenti eziologici e psicologici tra tali fatti di bancarotta e il fallimento stesso. Invero, i prelievi di beni fatti dall'imprenditore apparentemente ancora in bonis sono configurabili come illecite sottrazioni poiché su di essi opera, con effetto ex tunc, con la constatata insolvenza, la presunzione di volontaria distrazione in pregiudizio dei creditori. (Conf mass n 144730; (contra mass n 137341).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)