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Sez. 5, Sentenza n. 18640 del 08/07/2008 (Rv. 605333 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Definizione delle pendenze tributarie ex artt. 46 d.lgs. 546 del 1992 e 16 legge n. 289 del 2002 - Effetti - Estinzione del giudizio - Eventuali pronunce di merito nel frattempo emesse - Caducazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605333-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di effetti dell'estinzione del processo tributario e con riguardo all'efficacia delle sentenze di merito pronunciate nel corso del giudizio, la fattispecie rinviene la sua completa regolamentazione nell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, dettato per i "casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere" e nel correlato art. 16, comma 8, della legge n. 289 del 2002, in base al quale l'estinzione "viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici [competenti] attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto". La declaratoria di estinzione, accertando la intervenuta "definizione" di una pendenza tributaria, importa la caducazione di tutti i provvedimenti resi nel processo relativo - avente ad oggetto "avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione" secondo il comma 3 dell'art. 16 citato - non applicandosi la diversa regola di cui all'art. 310 cod. proc. civ., in quanto il perdurare degli effetti ivi previsto per le predette pronunce contrasterebbe con l'accertata definizione del rapporto oggetto delle stesse, nè potendo a tale stregua invocarsi il giudicato interno su un punto della controversia (Principio affermato con riguardo all'invocata esclusione, contenuta in una sentenza di merito resa tra l'ufficio e la medesima società contribuente e definita nel predetto modo, della esistenza di una contabilità parallela e quindi di ricavi non contabilizzati).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 com. 8 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 310

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)