Sez. 5, Sentenza n. 26273 del 29/12/2010 (Rv. 615687 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Lite concernente cartelle di pagamento - Definizione del processo per condono ex l. n. 413 del 1991 - Declaratoria di cessazione della materia del contendere - Configurabilità - Conseguenze nel giudizio relativo alle ingiunzioni fiscali - Identica decisione - Necessità - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la declaratoria, con sentenza definitiva, di estinzione del giudizio concernente cartelle di pagamento per cessazione della materia del contendere, a seguito di condono, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 413, determina il venir meno della originaria pretesa sostanziale, avanzata nei confronti del contribuente con ingiunzioni fiscali con la conseguenza che, anche nel giudizio relativo a quest'ultima, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. (Fattispecie in cui, a seguito del passaggio in giudicato di sentenza in tema di IVA, il contribuente aveva impugnato sia le ingiunzioni fiscali emesse nei suoi confronti, sia le cartelle di pagamento con le quali, intervenuta la riforma di cui al d.P.R. n. 43 del 1988, era stata reiterata la pretesa tributaria).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)