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Sez. 5, Sentenza n. 8376 del 05/04/2013 (Rv. 626111 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Accertamento ai fini IRPEF - Definizione della lite, relativa ad imposta di registro e per lo stesso atto, in base agli artt. del 46 d.lgs. n. 546 del 1992 e 16 della legge n. 289 del 2002, con cessazione della materia del contendere - Declaratoria - Efficacia di giudicato sostanziale sulla nuova pretesa fatta valere - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626111-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di rettifica ai fini IRPEF del valore di cessione di azienda, dalla declaratoria di cessazione della materia del contendere pronunciata a seguito di intervenuta definizione di altra lite, relativa a rettifica o liquidazione dell'imposta di registro sul medesimo atto nei casi stabiliti dalla legge (nella specie, per condono ex art. 16 della legge 27 febbraio 2002, n. 289), non consegue alcun accertamento di giudicato sulla "res litigiosa", trattandosi di un'assoluzione dal processo, come tale, quindi, priva di effetti di giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ.; ne consegue l'insussistenza di alcun vincolo, ai fini IRPEF, derivante dal valore di plusvalenza fissato dall'Amministrazione nell'avviso di accertamento relativo all'imposta di registro ed oggetto di condono.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 27/02/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)