Sez. 3, Sentenza n. 1953 del 17/07/1963 (Rv. 263003 - 01)
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - NORMALE ATTIVITA DEL LOCATORE - REQUISITI.*
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - NORMALE ATTIVITA DEL LOCATORE - REQUISITI.*
E urgente ed improrogabile necessita del locatore di esercitare nell'immobile locato ad uso diverso dall'abitazione la propria normale attivita va riferita non gia ad uno stato di bisogno economico, ma all'esigenza di disporre dell'immobile per intraprendere una attivita normale, con carattere professionale, e cioe costante e principale, giustificata da apprezzabili ragioni di vita e di lavoro. Tale esigenza prescinde del tutto dai motivi che possono avere indotto il locatore ad intraprendere quella determinata attivita prospettata, rientrando tale Determinazione nella sfera di autonomia della volonta individuale, sottratta ad ogni sindacatò all'uopo e sufficiente la dimostrazione della serieta del proposito per soddisfare esigenze meritevoli di tutela. (V 75/59).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)