Sez. 3, Sentenza n. 1522 del 05/03/1984 (Rv. 433609 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - NORMALE ATTIVITÀ DEL LOCATORE - TUTELABILITÀ - CONDIZIONI - SUSSISTENZA.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - NORMALE ATTIVITÀ DEL LOCATORE - TUTELABILITÀ - CONDIZIONI - SUSSISTENZA.*
In tema di cessazione della proroga legale del contratto di locazione, ai sensi dell'art. 4 n. 1 della legge n. 253 del 1950, l'urgente ed improrogabile necessità del locatore di esercitare nell'immobile locato ad uso diverso da quello abitativo la propria normale attività va riferita non già ad uno stato di bisogno economico, ma all'esigenza di disporre dell'immobile per intraprendere un'attività normale con carattere professionale, giustificata da apprezzabili ragioni di vita e di lavoro. (Conf 2530/82, mass n 420395; (Conf 350/81, mass n 410814; (Conf 1447/80, mass n 404994; (Conf 1953/63, mass n 263003).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)