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Sez. L, Sentenza n. 12061 del 22/11/1995 (Rv. 494745 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) | Giudice collegiale - Presenza di tutti componenti del collegio - Necessità - Assenza di un giudice - Nullità della sentenza - Configurabilità - Scopo della lettura - Conoscenza immediata dell'essenza della decisione - Conseguimento nonostante il vizio - Sanatoria ex art. 156 cod. proc. civ. - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494745-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL)

Nel rito del lavoro, la lettura in udienza del dispositivo della sentenza, costituente un adempimento distinto e successivo rispetto alla deliberazione della decisione, deve essere compiuta, se il giudice è collegiale, alla contestuale presenza di tutti i componenti del collegio. Tuttavia la nullità della sentenza derivante - così come da un'omessa lettura del dispositivo - da una lettura irrituale per la mancata presenza di uno dei giudici, non può essere dichiarata - per l'operare della sanatoria di cui all'art. 156 cod. proc. civ. - quando è ugualmente conseguito lo scopo cui mira l'adempimento in questione, e cioè quello di portare a conoscenza immediata delle parti la sintesi della decisione. (La S.C ha escluso la lamentata nullità della impugnata sentenza di appello, rilevando che nella specie, intervenuta la lettura del dispositivo pur in assenza di uno dei giudici che avevano concorso alla deliberazione, ed eseguito prontamente il deposito del dispositivo stesso in cancelleria, l'attuale ricorrente ne aveva immediatamente acquisito copia e in uno dei giorni successivi aveva proposto istanza di correzione del processo verbale di udienza, che non dava atto dell'assenza di uno dei giudici).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)