Sez. 2, Sentenza n. 1299 del 05/04/1977 (Rv. 384996 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - EFFETTO TRASLATIVO - ACQUISTO DELL'AGGIUDICATARIO - ACQUISTO A TITOLO DERIVATIVO - CONSEGUENZE - VENDITA FORZATA IN PENDENZA DI GIUDIZIO CONTRO IL PROPRIETARIO - OPPONIBILITA DELLA SENTENZA ALL'AGGIUDICATARIO - LIMITI.*
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - EFFETTO TRASLATIVO - ACQUISTO DELL'AGGIUDICATARIO - ACQUISTO A TITOLO DERIVATIVO - CONSEGUENZE - VENDITA FORZATA IN PENDENZA DI GIUDIZIO CONTRO IL PROPRIETARIO - OPPONIBILITA DELLA SENTENZA ALL'AGGIUDICATARIO - LIMITI.*
L'acquisto del bene sottoposto ad esecuzione forzata, da parte dell'aggiudicatario, pur essendo indipendente dalla volonta del precedente proprietario, e ricollegandosi ad un provvedimento del giudice dell'esecuzione, ha natura di acquisto a titolo derivativo, non originario, in quanto si traduce nella trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato. Pertanto, qualora, nel corso del giudizio promosso contro il proprietario di un immobile, il bene venga espropriato in esito ad esecuzione forzata, la sentenza che definisce quel giudizio deve ritenersi opponibile all'aggiudicatario, ai sensi dell'art 111 quarto comma cod proc civ, in qualita di successore a titolo particolare nel diritto controverso, salva l'eventuale operativita delle limitazioni previste dagli art 2915 e 2919 cod civ. (V 2724/69, mass n 342416).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2915 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2919, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 503, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)