Sez. U, Sentenza n. 5220 del 29/07/1983 (Rv. 430092 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO OLTRE IL LIMITE DEL MASSIMALE - AZIONE DIRETTA CONTRO L'ASSICURATORE E DOMANDA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA PER UN CAPO ATTINENTE AI PRESUPPOSTI COMUNI A TALI DOMANDE (RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DELL'ASSICURATO E ENTITÀ DEL DANNO RISARCIBILE) - CONTRADDITTORIO NECESSARIO DI TUTTE LE PARTI NEL RELATIVO GIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA DI E NEI CONFRONTI DI QUALUNQUE PARTE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO OLTRE IL LIMITE DEL MASSIMALE - AZIONE DIRETTA CONTRO L'ASSICURATORE E DOMANDA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA PER UN CAPO ATTINENTE AI PRESUPPOSTI COMUNI A TALI DOMANDE (RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DELL'ASSICURATO E ENTITÀ DEL DANNO RISARCIBILE) - CONTRADDITTORIO NECESSARIO DI TUTTE LE PARTI NEL RELATIVO GIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA DI E NEI CONFRONTI DI QUALUNQUE PARTE.*
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, qualora il danneggiato, esercitando l'Azione diretta nei confronti dell'assicuratore, evochi in giudizio quest'ultimo ed il responsabile assicurato (artt. 18 e 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990), e, chiedendo un risarcimento eccedente i limiti del massimale di Assicurazione, proponga, oltre alla domanda nei confronti dello assicuratore, anche domanda contro l'assicurato, le domande medesime si trovano in rapporto di connessione e reciproca dipendenza, trovando presupposti comuni nell'accertamento della responsabilità risarcitoria dell'assicurato e dell'entità del danno risarcibile. Ne consegue che l'impugnazione della sentenza per un capo attinente a detti presupposti comuni, da qualunque parte ed in confronto di qualunque parte proposta, impedisce il passaggio in giudicato dell'intera pronuncia con riguardo a tutte le parti, e legittima quelle formalmente estranee all'impugnazione, ma contraddittori necessari anche nel nuovo giudizio, ad impugnare a loro volta la sentenza medesima nei confronti di qualunque altra parte, a tutela dei propri collegati interessi, nelle forme e con gli effetti dell'impugnazione incidentale tardiva.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)