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Sez. 3, Sentenza n. 2276 del 04/02/2005 (Rv. 580719 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE | Rivalutazione del credito risarcitorio ed interessi - Superamento del massimale - Ammissibilità - Condizioni - "Mala gestio" dell'assicuratore - Differenze tra "mala gestio" nei confronti del danneggiato e "mala gestio" nei confronti dell'assicurato - Configurabilità - Conseguenze - Differenze in ordine al contenuto della domanda introduttiva del giudizio da parte del danneggiato e dell'assicurato.
Stato
decisa il 2005-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580719-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE

In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, va distinta l'obbligazione diretta dell'assicuratore nei confronti del danneggiato da quella dell'assicuratore stesso nei confronti del danneggiante-assicurato, e va, conseguentemente, distinta l'eventuale ipotesi di cd. "mala gestio" relativa ai rapporti assicuratore-danneggiato da quella dalla "mala gestio" riconducibile ai rapporti assicuratore-assicurato. La prima, difatti, trova titolo in un comportamento dell'assicuratore ingiustificatamente dilatorio, a fronte della richiesta di liquidazione avanzata dal danneggiato, trascorsi i 60 giorni di cui all'art.22 della legge 990/1969 (termine allo spirare del quale l'assicuratore è da considerarsi in mora se sia stato posto nelle condizioni di determinarsi in ordine alla sussistenza della responsabilità del suo assicurato ed all'entità della somma dovuta a titolo di risarcimento), e, pur fondandosi (non sul fatto illecito commesso dall'assicurato ma) su un proprio, autonomo titolo di responsabilità ex art.1224 cod. civ., non postula che il danneggiato proponga già in primo grado una specifica domanda di responsabilità dell'assicuratore stesso per colpevole ritardo, essendo per converso sufficiente che, dopo aver dato atto di averlo ritualmente costituito in mora, il danneggiato medesimo richieda, "sic et simpliciter", gli interessi e il maggior danno da svalutazione ex art.1224 (senza necessità di prova, quanto agli interessi maturati sul massimale per il tempo della mora; con prova per allegazioni e presunzioni, in caso di richiesta di un danno maggiore). La seconda fattispecie di responsabilità da "mala gestio" (afferente i rapporti assicuratore-assicurato/danneggiante) è, per converso, configurabile tanto se l'assicuratore, avvalendosi del patto di gestione della lite, la gestisca in modo da arrecare pregiudizio al secondo, tanto quando, senza apprezzabile motivo, egli rifiuti di gestire la lite e se ne disinteressi in modo da recare pregiudizio all'assicurato: in tale ultima ipotesi - che si realizza allorchè ricada su quest'ultimo l'onere economico provocato dall'assicuratore per l'ingiustificato ritardo con cui l'obbligazione di risarcimento verso il danneggiato è stata estinta, ovvero per non aver accettato favorevoli proposte transattive -, il danno derivante al danneggiante-assicurato (costituito da detto maggior onere economico rispetto a quanto coperto dal massimale assicurativo) deriva dal comportamento tenuto dall'assicuratore, il quale non esegue in buona fede la propria obbligazione contrattuale di pagare l'indennità, così omettendo di tutelare (anche) gli interessi della sua controparte negoziale onde evitare che l'ammontare dell'obbligazione risarcitoria lieviti con pregiudizio di quest'ultima, sicchè l'affermazione della responsabilità dell'assicuratore verso il danneggiante-assicurato richiede, da parte di quest'ultimo, una specifica domanda, fin dall'atto introduttivo del giudizio, per responsabilità da "mala gestio", con allegazione e conseguente prova dei comportamenti che la sostanziano.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)