Sez. 3, Sentenza n. 3624 del 28/04/1997 (Rv. 503941 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - LITISCONSORTI NECESSARI | Responsabile del danno - Partecipazione al giudizio ex art. 23 legge n. 990 del 1969 - Litisconsorzio necessario - Configurabilità - Conseguenze - Inscindibilità di cause in sede di impugnazione - Impugnazione proposta dall'assicuratore contro il solo danneggiato - Integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile - Necessità.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - LITISCONSORTI NECESSARI
L'art. 23 della legge n. 990 del 1969, sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti, ponendo l'obbligo di chiamare il responsabile del danno, nel giudizio instaurato dal danneggiato contro l'assicuratore a norma dell'art. 18, primo comma, della legge medesima (cosiddetta "azione diretta"), introduce un'ipotesi di litisconsorzio necessario in senso tecnico, che comporta l'inscindibilità delle cause nelle fasi di impugnazione e quindi la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile del danno, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., nel caso di impugnazione proposta dall'assicuratore nei confronti del solo danneggiato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)