Sez. 3, Sentenza n. 1597 del 23/05/1972 (Rv. 358369 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - INTERPRETAZIONE DATA DAL GIUDICE DI MERITO ALLA DOMANDA - CENSURA DI EXTRAPETIZIONE - CENSURABILITA DELL'INTERPRETAZIONE DA PARTE DELLA CASSAZIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - INTERPRETAZIONE DATA DAL GIUDICE DI MERITO ALLA DOMANDA - CENSURA DI EXTRAPETIZIONE - CENSURABILITA DELL'INTERPRETAZIONE DA PARTE DELLA CASSAZIONE.*
Nell'ipotesi di censura di extrapetizione, l'interpretazione adottata dal giudice di merito in ordine alla domanda non e vincolante in Sede di legittimita, essendo l'incensurabilita degli apprezzamenti di fatto compiuti dal giudice del merito limitata soltanto a quegli apprezzamenti che attengono al merito della causa e non essendo estensibile a quelli che hanno per oggetto le attivita svolte dalle parti e dal giudice nel processo, apprezzamenti questi ultimi che, se erronei, si risolvono in errores in procedendo. (Conf 2895'71, mass n 354131).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)