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Sez. 1, Sentenza n. 2895 del 14/10/1971 (Rv. 354131 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE - DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI*
Stato
decisa il 1971-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354131-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE - DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI*

L'interpretazione e la qualificazione delle domande ed eccezioni delle parti costituisce oggetto di un accertamento di fatto, incensurabile in Sede di legittimita, se immune da incongruenze logiche e da errori giuridici. Tuttavia, e compito della suprema Corte valutare se, in tale attivita, i giudici del merito non abbiano violato il principio della corrispondenza tra la pronuncia e la domanda. (V 3481'69, mass n 343610).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)