Sez. 1, Sentenza n. 829 del 26/03/1974 (Rv. 368711 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - TERMINI DI COMPARIZIONE - APPLICABILITA - ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE INFERIORE AL MINIMO - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - TERMINI DI COMPARIZIONE - APPLICABILITA - ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE INFERIORE AL MINIMO - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, disposta dall'art 1 della legge 7 ottobre 1969 n 742, si applica anche al termine di comparizione. Conseguentemente, se - detratto il periodo feriale - il termine libero assegnato al convenuto risulta inferiore a quello minimo previsto dalla legge, l'atto di citazione e affetto da nullita, la quale e insanabile e rende l'atto inidoneo a costituire un valido rapporto processuale, qualora il convenuto sia rimasto contumace, mentre e sanata dalla Costituzione del medesimo convenuto solo con effetti ex nunc per quanto attiene alle nullita sostanziali. (V 2978'68, mass n 335794).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 bis, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)