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Sez. U, Sentenza n. 5261 del 05/12/1977 (Rv. 388909 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - TERMINI MINIMI DI COMPARIZIONE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA - CALCOLO - RINVIO D'UFFICIO DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388909-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - TERMINI MINIMI DI COMPARIZIONE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA - CALCOLO - RINVIO D'UFFICIO DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE - IRRILEVANZA.*

La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, di cui all'art 1 della legge 7 ottobre 1969 n 742, opera anche con riguardo ai termini minimi di comparizione, previsti dall'art 163 bis cod proc civ a pena di nullita dell'atto introduttivo del giudizio (in primo grado od in appello), con la conseguenza che il rispetto o meno di detti termini va riscontrato detraendo i giorni compresi fra il primo agosto ed il 15 settembre e sommando quelli che restano fra la data di notificazione dell'atto e quella fissata nello atto stesso per l'udienza di comparizione, mentre rimane irrilevante, a tal fine, che l'udienza medesima sia stata rinviata d'ufficio. (Conf 1956/74, mass n 370185; (Conf 829/74, mass n 368711; (Conf 2928/73, mass n 366571).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 168 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)