diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1673 del 23/03/1979 (Rv. 398026 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA AI TERMINI DI COMPARIZIONE - CONSEGUENZE - ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE INFERIORE A QUELLO PRESCRITTO - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI - LIMITI IN TEMA DI IMPUGNAZIONI.*
Stato
decisa il 1979-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398026-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA AI TERMINI DI COMPARIZIONE - CONSEGUENZE - ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE INFERIORE A QUELLO PRESCRITTO - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI - LIMITI IN TEMA DI IMPUGNAZIONI.*

Poiche la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, disposta dalla legge 7 ottobre 1969 n 742, si applica anche ai termini di comparizione, deve ritenersi affetto da nullita l'atto di citazione, sia di primo sia di secondo grado, che assegni al convenuto un termine di comparizione che, detratto il periodo feriale, risulti inferiore a quello minimo prescritto; e tale nullita, traducendosi nel difetto di Costituzione del rapporto processuale, puo essere sanata con effetto ex nunc dalla Costituzione del convenuto, la quale tuttavia con riguardo all'atto di impugnazione non puo valere ad escludere la tardivita dell'impugnazione medesima per pregresso decorso del termine. (Conf n 2977/78, mass n 392415; (Conf n 829/74, mass n 368711).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)