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Sez. 1, Sentenza n. 14097 del 23/09/2003 (Rv. 567078 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE | Ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ. - Impugnazione prima del deposito dell'atto di rinunzia alla sentenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567078-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE

È inammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ. prima del deposito della rinunzia dell'intimato alla sentenza, ancorché detto deposito intervenga nel termine per la iscrizione a ruolo dell'impugnazione già proposta, in quanto l'effetto della conversione dell'ordinanza in sentenza impugnabile si determina soltanto a seguito del deposito dell'atto di rinunzia, ai sensi del quarto comma del citato art. 186 quater, e dunque prima di tale momento non esiste un provvedimento impugnabile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 186 quater CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)