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Sez. U, Sentenza n. 3453 del 21/10/1975 (Rv. 377622 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - ESTIMAZIONE SEMPLICE E COMPLESSA - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DI VALORE - DECISIONI EMESSE IN SECONDO GRADO DALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI - IMPUGNABILITA DAVANTI ALL'AGO PER GRAVE ED EVIDENTE ERRORE DI APPREZZAMENTO O PER MANCANZA O INSUFFICIENZA DI CALCOLO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377622-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - ESTIMAZIONE SEMPLICE E COMPLESSA - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DI VALORE - DECISIONI EMESSE IN SECONDO GRADO DALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI - IMPUGNABILITA DAVANTI ALL'AGO PER GRAVE ED EVIDENTE ERRORE DI APPREZZAMENTO O PER MANCANZA O INSUFFICIENZA DI CALCOLO - LIMITI.*

L'art 29 RDL n 1639 del 1936 - nello stabilire che le decisioni di controversie concernenti la Determinazione di valore, emesse in secondo grado dalle commissioni tributarie provinciali, sono impugnabili davanti all'autorita giudiziaria per grave ed evidente errore d'apprezzamento, ovvero per Mancanza o insufficienza di calcolo nella Determinazione di valore - ha introdotto un'eccezione al principio - di cui all'art 6 legge n 2248 del 1865 all e, per cui le questioni di estimazione semplice sono sottratte alla giurisdizione ordinaria ed attribuite alle commissioni tributarie. Tale eccezione deve operare nei limiti di legge, onde il giudice ordinario non puo conoscere questioni di mero estimo in controversie aventi ad oggetto determinazioni di valore, se non previo ricorso dello interessato alle commissioni tributarie e previa decisione definitiva della commissione provinciale. (V 1374/72, mass n 357949).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 6 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)