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Sez. 1, Sentenza n. 1571 del 14/03/1995 Cc. (dep. 28/04/1995) Rv. 201163 - 01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - In genere | Accordo su pena illegale - Ratifica del giudice - Annullamento della Cassazione - Deve essere disposti senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice "a quo" - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201163-01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - In genere

In tema di patteggiamento, l'illegalità della pena concordata dalle parti ed erroneamente convalidata dal giudice comporta che la richiesta doveva essere rigettata "in toto" e che, in conseguenza, in sede di ricorso per cassazione, deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza, non potendosi far ricorso alla procedura di rettificazione ex art. 619 cod. proc. pen. per applicare, d'ufficio, una misura della pena esulante dall'accordo intervenuto, in quanto l'imputato, di fronte ad essa, potrebbe non rinnovare la richiesta, ai sensi dell'art. 444 stesso codice, e optare per il rito ordinario. (Fattispecie relativa a detenzione a fine di commercio di fuochi pirotecnici senza la licenza dell'autorità, per la quale era stata inflitta la pena, inferiore al minimo edittale, di venti giorni di arresto e lire 50.000 di ammenda).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 678, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 619, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 47, Legge 18/04/1975 num. 110 art. 34

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)