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Sez. 3, Sentenza n. 641 del 16/02/1999 Cc. (dep. 29/03/1999) Rv. 213275 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Pena illegittimamente indicata dalle parti e in tale misura applicata dal giudice - Ricorso per cassazione da parte del P.M. - Correzione dell'errore materiale da parte della cassazione con determinazione della pena risultante dal calcolo corretto - Possibilità - Esclusione - Annullamento - Necessità.
Stato
decisa il 1999-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213275-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE

In tema di patteggiamento l'illegalità della pena concordata si traduce in un vizio dell'accordo, che il giudice ha il compito di rilevare rigettando la richiesta. Se, malgrado il vizio di illegittimità da cui è affetto, l'accordo sia stato ugualmente ratificato, il giudice dell'impugnazione, a seguito della revisione del controllo di legalità eseguito, deve annullare la decisione, perché il venire meno dell'accordo originario, in quanto viziato, preclude, in sede di legittimità, l'intervento correttivo dell'errore di calcolo della pena patteggiata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 619

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)