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Sez. 1, Sentenza n. 404 del 16/01/1999 (Rv. 522347 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - TERMINI | Potere di accertamento -Decadenza per mancato esercizio nel termine di cui all'art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 - Rilevabilità di ufficio - Ammissibilità - Esclusione - Deduzione per la prima volta in secondo grado - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1999-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522347-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - TERMINI

In tema di contenzioso tributario, la decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento per mancato esercizio dello stesso nel termine fissato dall'art. 57, comma primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, disciplinante l'imposta sul valore aggiunto, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma deve essere ritualmente eccepita dal contribuente, vertendosi in materia non sottratta alla disponibilità di quest'ultimo ed attinente al merito della pretesa tributaria. Pertanto, qualora detta decadenza non sia stata tempestivamente eccepita in primo grado, la sua deduzione dinanzi al giudice di secondo grado resta preclusa, non essendo consentito al contribuente prospettare con l'atto di appello motivi non proposti nel precedente grado di giudizio ovvero nuove ragioni, che implichino la valutazione di fatti e situazioni precedentemente non dedotti.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2968, Cod. Civ. art. 2969

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)