Sez. 1, Sentenza n. 5634 del 08/06/1999 (Rv. 527194 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DECADENZA | Termine di decadenza sostanziale stabilito a favore del contribuente - Natura indisponibile - Esclusione - Conseguenze - Inapplicabilità della disciplina dell'art. 2969 cod. civ. sulla rilevabilità d'ufficio - Inosservanza del termine - Deducibilità per la prima volta in cassazione - Esclusione - Soggezione alla disciplina del secondo comma dell'art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Sussistenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DECADENZA
In materia tributaria, il termine di decadenza sostanziale stabilito in favore del contribuente non si può ritenere indisponibile alla stregua dell'art. 2969 cod. civ. e, pertanto, non trovando ad esso applicazione la disciplina della rilevabilità d'ufficio, prevista da tale norma per il caso di materia sottratta alla disponibilità delle parti, è inammissibile la deduzione della violazione di detto termine per la prima volta in sede di legittimità, restando soggetta l'eccezione di violazione del termine stesso alla disciplina del secondo comma dell'art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e, quindi, dovendo formularsi nel giudizio tributario di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2969, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)