Sez. 2, Sentenza n. 2725 del 06/03/1993 (Rv. 481289 - 01)
Contratti in genere - Invalidità - Annullabilità del contratto - Per vizi del consenso (della volontà) - Azione di annullamento - Prescrizione | Annullabilità dipendente da incapacità legale di uno dei contraenti - Azione di annullamento - Termine prescrizionale - Decorrenza - Contratto concluso dal rappresentante legale dell'incapace senza le autorizzazioni degli organi tutelari - Disciplina ex art. 1442 secondo comma cod. civ. - Applicabilità.
Contratti in genere - Invalidità - Annullabilità del contratto - Per vizi del consenso (della volontà) - Azione di annullamento - Prescrizione
La norma di cui all'art. 1442 comma secondo cod. civ., secondo la quale, qualora l'annullabilità di un contratto dipende da incapacità legale di uno dei contraenti, l'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è cessato lo stato d'interdizione (o d'inabilitazione) riguarda non soltanto il caso in cui il contratto sia stato stipulato direttamente dall'incapace, ma anche quello in cui il contratto sia stato concluso dal rappresentante legale senza le autorizzazioni degli organi tutelari prescritte dalla legge per il compimento, in nome del minore, di alcune categorie di atti giuridici, ricorrendo anche in questo caso, caratterizzato, come il primo, da un vizio dell'atto determinato dalla sua stipulazione senza le garanzie previste dalla legge nell'interesse dell'incapace, l'esigenza di tutela di questo soggetto dagli effetti negativi dell'inerzia del tutore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1442
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)