Sez. 6, Sentenza n. 24145 del 09/05/2001 Cc. (dep. 13/06/2001) Rv. 219103 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Trasmissione degli atti al Tribunale del riesame - Difetto di trasmissione integrale degli atti posti a fondamento della misura ex art.291 cod. proc. pen. - Documentazione degli atti mancanti da parte della difesa che eccepisca la violazione dell'obbligo di cui all'art.309 cod. proc. pen. - Necessità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
La parte che eccepisca la mancata trasmissione al Tribunale del riesame di tutti gli atti posti a fondamento dell'ordinanza applicativa di misura cautelare (art. 309, comma 5, cod. proc. pen.), non può limitarsi ad una dichiarazione di mera incompletezza dei detti atti ma deve documentare concretamente, di quali atti si lamenti la mancata trasmissione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)