Sez. 1, Sentenza n. 17947 del 30/03/2004 Cc. (dep. 16/04/2004) Rv. 228289 - 01
PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE | Rinvio facoltativo per grave infermità fisica - Condizioni per la concessione - Fattispecie.
PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE
In tema di differimento facoltativo di una pena detentiva ai sensi dell'art. 147 cod. pen. è necessario che le patologie da cui è affetto il condannato siano di tale gravità da far apparire l'espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità cui si ispira la norma contenuta nell'art. 27 Cost. e comunque non siano suscettibili di adeguate cure nello stato di detenzione, operando un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività. (Fattispecie in cui il detenuto era affetto da AIDS non conclamata con numero di linfociti CD4 pari a 442/mmc, non rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 2 del D.M. 21/10/99).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 147 CORTE COST., DM Sanità 21/10/1999 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)