Sez. 1, Sentenza n. 11725 del 14/03/2025 Cc. (dep. 25/03/2025) Rv. 287692-01
PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE | Rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica - Condizioni per la concessione - Indicazione.
PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE
Il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena di cui all'art. 147, comma primo, n. 2), cod. pen., presuppone che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la sua vita o da provocargli rilevanti conseguenze dannose, e, comunque, tale da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, essendo necessario
operare un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività.
Cod. Pen. art. 147 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)