Sez. 4, Sentenza n. 18454 del 26/02/2008 Ud. (dep. 08/05/2008) Rv. 240159 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE | Copie fotostatiche - Efficacia probatoria - Certificazione ufficiale di conformità - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE
Per l'efficacia probatoria delle copie fotostatiche (nella specie, cartella clinica) non è richiesta la certificazione ufficiale di conformità, vigendo, al contrario, nel nostro sistema processuale il principio di libertà della prova sia per i fatti-reato che per gli atti del processo, come può evincersi dall'art. 234 cod. proc. pen. e dalla stessa direttiva n. 1 della legge delega per il nuovo codice di rito, che impone la massima semplificazione processuale con eliminazione di ogni atto non essenziale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 239, Legge 16/02/1987 num. 81 art. 2 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)