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Sez. 4, Sentenza n. 18454 del 26/02/2008 Ud. (dep. 08/05/2008) Rv. 240159 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE | Copie fotostatiche - Efficacia probatoria - Certificazione ufficiale di conformità - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240159-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE

Per l'efficacia probatoria delle copie fotostatiche (nella specie, cartella clinica) non è richiesta la certificazione ufficiale di conformità, vigendo, al contrario, nel nostro sistema processuale il principio di libertà della prova sia per i fatti-reato che per gli atti del processo, come può evincersi dall'art. 234 cod. proc. pen. e dalla stessa direttiva n. 1 della legge delega per il nuovo codice di rito, che impone la massima semplificazione processuale con eliminazione di ogni atto non essenziale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 239, Legge 16/02/1987 num. 81 art. 2 n. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)