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Sez. 2, Sentenza n. 1581 del 13/02/1987 (Rv. 450997 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - PREESISTENZA DI COSTRUZIONI SUI FONDI FINITIMI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450997-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - PREESISTENZA DI COSTRUZIONI SUI FONDI FINITIMI - IRRILEVANZA.*

Le Disposizioni dei regolamenti comunali che disciplinano le distanze delle costruzioni, anche con riguardo ai confini, pongono in essere norme integrative della disciplina del codice civile relative alle distanze tra costruzioni su fondi finitimi - indipendentemente dal fatto che su di essi preesistano o meno costruzioni - e, pertanto, attribuiscono ai proprietari dei fondi confinanti, in quanto tali, diritti soggettivi perfetti, con la conseguenza che chi non le osserva viola un diritto soggettivo del vicino ed è tenuto alla riduzione in pristino, ai sensi dell'art. 872, comma secondo, codice civile. (V 6402/84, mass n 437981; (Conf 3067/69, mass n 342991).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)