Sez. 3, Sentenza n. 3355 del 13/11/1972 (Rv. 361185 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - ELEMENTI SUFFICIENTI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - ELEMENTI SUFFICIENTI.*
Il requisito dell'indicazione della quietanza del deposito per il caso di soccombenza nel ricorso per Cassazione, tenuto conto che l'art 366 n 5 cod proc civ non specifica gli elementi necessari ai fini dell'indicazione stessa, deve ritenersi soddisfatto anche quando l'indicazione sia limitata a quegli elementi della quietanza che rendano verosimile l'avvenuto adempimento, purche, quando si tratti di dovere accertare l'anteriorita del deposito, nella coincidenza della data di esso con quella della notificazione del ricorso, sia indicato anche il numero della bolletta. Nel concorso, quindi, di estremi sufficienti ad integrare la detta sommaria indicazione, non e anche necessario che risulti l'ufficio del registro; mentre non puo ritenersi mancante la menzione della somma versata, se questa, anziche essere espressa in cifre, sia indicata per relationem, con il richiamo della relativa disposizione di legge. (V 1875'72, mass n 358917; 376'72, mass n 356267; (V 83'72, mass n 355780; 2540'71, mass n 353588).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)