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Sez. 1, Sentenza n. 6172 del 30/11/1995 Cc. (dep. 31/01/1996) Rv. 203872 - 01

Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere | Di stampo mafioso - Appartenenza formale all'organismo dirigente della stessa - Automatica sussistenza di concorso in ordine a reato rientrante in un interesse strategico del sodalizio - Fattispecie: in materia di misura cautelare.
Stato
decisa il 1995-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203872-01

Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere

La meramente "formale" appartenenza all'organismo dirigente di un'associazione per delinquere di stampo mafioso non implica concorso morale in ordine alla commissione di reato rientrante in un interesse strategico dell'organizzazione criminosa, in quanto tale necessariamente deliberato dagli organi di vertice della stessa: invero l'efficienza causale che detta qualità soggettiva comporta presuppone la sostanziale ed attuale - e non la formale ed astratta - partecipazione dell'agente al suddetto organo di vertice del sodalizio. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha annullato un'ordinanza confermativa di misura cautelare la quale aveva ravvisato grave indizio per un omicidio eccellente - uccisione di 3 carabinieri - nella formale appartenenza dell'indagato allo organismo di vertice di associazione mafiosa, senza considerare che lo stesso era risultato privato di funzioni).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)