Sez. 5, Sentenza n. 22897 del 27/04/2001 Ud. (dep. 06/06/2001) Rv. 219435 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Esistenza di un organismo direttivo dotato di poteri decisori relativo a fatti rilevanti per tutta l'organizzazione - Attribuzione di tali fatti a tutti i componenti dell'organismo, compresi quelli non preavvertiti della decisione - Esclusione - Fondamento.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
Nell'ambito dell'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata (<<Cosa nostra>>), la semplice appartenenza all'organismo collegiale centrale (denominato <<Commissione>> o <<Cupola>>), composto da un ristretto numero di associati e investito del potere di deliberare in ordine alla commissione di singoli fatti criminosi da considerare di speciale importanza per la vita dell'organizzazione (particolarmente, i cd. omicidi eccellenti), non ha più valenza indiziaria univoca, dimostrativa del contributo di ciascuno dei suoi componenti alla decisione del reato fine (nella specie, l' omicidio di un importante uomo politico di rilievo nazionale, in precedenza legato alla stessa organizzazione criminosa), in considerazione delle mutate condizioni organizzative dell'associazione che, a partire dalla realizzazione di tale <<delitto eccellente>>, vede prevalere, in seno alla medesima, un gruppo egemone e sanguinario che non osserva più la prassi relativa alla collegialità delle decisioni (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza di condanna nei confronti dei componenti della <<Commissione>>, estranei al ristretto gruppo di coloro che avevano ideato e fatto eseguire il delitto, per non essere stati neppure avvertiti della deliberazione criminosa).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)