Sez. L, Sentenza n. 11977 del 28/05/2014 (Rv. 630967 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno d'invalidità ex art. 13 legge n. 118 del 1971 - Presupposti - Ultracinquantacinquenni e invalidi in condizioni fisiche ostative alla collocazione al lavoro - Prova dello stato di incollocato al lavoro - Regime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 68 del 1999 - Necessità - Esclusione.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
La prova del requisito dell'incollocazione al lavoro, di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, non deve essere fornita, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482 ("ratione temporis" vigente), da coloro che abbiano superato i cinquantacinque anni di età, da coloro che abbiano perduto la capacità lavorativa e da coloro che, per la natura ed il grado della loro invalidità, possano riuscire di danno alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)