Sez. L, Sentenza n. 5626 del 08/06/1998 (Rv. 516188 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno d'invalidità ex art. 13 legge n. 118 del 1971 - Presupposti - Ultracinquantacinquenni e invalidi in condizioni fisiche ostative alla collocazione al lavoro - Prova dello stato di incollocato al lavoro - Necessità - Esclusione.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Ai fini del riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile, il requisito dello stato di "incollocazione al lavoro" previsto dall'art. 13 legge n. 118 del 1971 non è necessario per coloro ai quali non sono applicabili le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 482 del 1968; la dimostrazione dello stato di "incollocazione al lavoro" non è pertanto necessaria per coloro che abbiano superato i cinquantacinque anni di età e per coloro che, a cagione della natura e del grado di invalidità, potrebbero essere di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)