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Sez. L, Sentenza n. 7552 del 01/08/1998 (Rv. 517661 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalidi di età superiore ai cinquantacinque anni ma inferiore ai sessantacinque - Iscrizione nelle speciali liste del collocamento obbligatorio - Inammissibilità - Requisito dello stato di incollocazione al lavoro - Estremi - Prova mediante presunzioni - Ammissibilità - Obbligo di iscrizione al collocamento ordinario - Insussistenza.
Stato
decisa il 1998-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517661-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Con riguardo ad invalidi di età superiore ai cinquantacinque anni (ma inferiore ai sessantacinque), i quali, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968 n. 482, non possono essere iscritti nelle speciali liste del collocamento obbligatorio di cui all'art. 19 della stessa legge, il requisito dello stato d'incollocazione al lavoro previsto dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 ai fini della concessione dell'assegno d'invalidità va inteso non come situazione di chi, essendo iscritto (o avendo presentato domanda d'iscrizione) nelle liste predette, non abbia conseguito un'occupazione in mansioni compatibili con la propria residua capacità lavorativa, ma come stato di disoccupazione o non occupazione, che può essere provato anche mediante presunzioni; restando altresì escluso che l'invalido non iscrivibile nelle liste del collocamento obbligatorio debba conseguire o richiedere l'iscrizione al collocamento ordinario.

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)