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Sez. 3 - , Sentenza n. 51599 del 28/09/2018 Ud. (dep. 15/11/2018) Rv. 274095 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Costruzione abusiva – Richiesta in sanatoria -Accertamento di conformità - Sospensione del procedimento da parte del giudice – Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274095-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In materia di reati edilizi, qualora venga richiesto l'accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, la mancata sospensione del procedimento da parte del giudice, in assenza di una espressa previsione normativa, non determina alcuna lesione al diritto di difesa, potendo l'interessato far valere l'esistenza o la sopravvenienza della causa estintiva del reato nei successivi gradi di giudizio.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)