Sez. 3 - , Sentenza n. 19982 del 17/01/2020 Ud. (dep. 03/07/2020) Rv. 279503 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Costruzione abusiva - Richiesta di permesso in sanatoria - Accertamento di conformità - Sospensione del procedimento da parte del giudice – Necessità - Esclusione.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In materia di reati edilizi, qualora venga richiesto l'accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, la mancata sospensione del procedimento da parte del giudice, in assenza di una espressa previsione normativa, non determina alcuna lesione al diritto di difesa, potendo l'interessato far valere l'esistenza o la sopravvenienza della causa estintiva del reato nei successivi gradi di giudizio.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)