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Sez. 2, Sentenza n. 446 del 20/02/1971 (Rv. 350054 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - AGGRAVAMENTO DELL'INVALIDITA - PER NATURALE SVILUPPO - AGGRAVAMENTO SUCCESSIVO ALLA FASE AMMINISTRATIVA - VALUTAZIONE DELLA INCIDENZA DELL'INVALIDITA AL MOMENTO DELL'ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO - NECESSITA - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1971-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350054-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - AGGRAVAMENTO DELL'INVALIDITA - PER NATURALE SVILUPPO - AGGRAVAMENTO SUCCESSIVO ALLA FASE AMMINISTRATIVA - VALUTAZIONE DELLA INCIDENZA DELL'INVALIDITA AL MOMENTO DELL'ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO - NECESSITA - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*

Nel caso in cui debba escludersi, al tempo del procedimento amministrativo, il carattere invalidante delle malattie denunziate o, comunque, accertate in quella fase, ove sia successivamente intervenuto un aggravamento delle infermita stesse, il quale costituisca un naturale sviluppo del processo patologico gia in atto, devesi, in Sede giudiziaria, procedere alla valutazione dell'effetto invalidante dell'infermita, tenendo conto della situazione patologica esistente al momento in cui l'aggravamento e stato accertato. Peraltro, nel caso in cui il grado dell'incapacita di guadagno nella misura indicata dalla legge si verifichi e venga accertata nel corso del giudizio, la decorrenza della pensione va stabilita, ai sensi dell'art 18 DPR n 488 del 1968, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui le dette condizioni si sono verificate. (Conf 3020'69, mass n 342920' 3019'69, mass n 342919' 2999'69, mass n 342887).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)